Licenza per Trasporto di Armi per Uso Sportivo


1) Alle Armi per Uso Sportivo viene riconosciuta tale qualifica, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, dal Ministero dell'Interno su conforme parere della Commisione Consultiva Centrale delle Armi, sentite le Federazioni Sportive interessate affiliate al CONI.

3) Delle Armi per Uso Sportivo sottoposte a Catalogo a norma della Legge 18 aprile 1975, n. 110, modificata con Legge 16 luglio 1982, n. 452, e successive varianti, č redatto un apposito elenco, che sarā annesso al Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da Sparo.

(Commi dell'art. 2 della Legge 25 marzo 1986, n. 85)

 

Delle armi per uso sportivo č consentito il solo trasporto con apposita licenza annuale, valida per il territorio nazionale, rilascita dal Questore, previo accertamento dell'idoneitā psicofisica e previa attestazione, di una Sezione del Tiro a Segno Nazionale o di una Associazione di Tiro iscritta ad una Federazione affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell'interessato alla relativa attivitā sportiva.

(Comma dell'art. 3 della Legge 25 marzo 1986, n. 85)

 

 
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